1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.
a) propone alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che la approvano, modificano o respingono entro trenta giorni, salvi i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi nonché dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo;
b) definisce, dopo l'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della lettera a), la lista dei progetti da realizzare di intesa con il Paese beneficiario;
c) assicura l'armonizzazione dei progetti di intervento con la politica estera italiana e con i piani di sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello internazionale;
d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;
e) dispone gli interventi umanitari di emergenza;
f) trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza;
g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, anche in collaborazione con il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
3. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.